Il testo di Antonella Orefice, Delitti e condannati nel Regno di Napoli (1734 - 1862), presenta una ricchissima documentazione, quella dell'Archivio dei Bianchi della Giustizia, già nota in parte, ma ora resa disponibile agli studiosi del Risorgimento italiano e di quello "da Sud" in particolare. Lo studio dei dati dei 102 volumi dell'archivio, con 128 anni di registrazione, evidenzia l'ampia ed articolata composizione dei condannati, tra i quali emergono, naturalmente, i "patrioti" che, nei diversi snodi del processo risorgimentale, fecero l'Italia, a partire dall'alba di essa, la breve, ma significativa, esperienza del 1799 repubblicano. Tra i 121 condannati della prima Restaurazione borbonica emergono, tragici nomi, i 98 rei di Stato che pagarono con la vita l'aver tentato di rinnovare la società meridionale con il sogno repubblicano; ancora, nel 1822, i nomi e la vicenda degli ultimi giorni dei padri della Rivoluzione costituzionale del 1820-21 (oggi pienamente restituita dagli studi seri alla dimensione di rivoluzione, e non più di semplici - e semplicisticamente presentati - "moti del '20-21); o ancora, negli anni Trenta dell'Ottocento, la cospirazione, tragicamente fallita, di Angelotti e Rosaroll e, tra 1849 e 1851, i nomi di Filippo Agresti e Luigi Settembrini, avviati al patibolo e poi graziati dalla repressione ferdinandea.
Questi condannati, come elencati nel testo, nella crudezza e asetticità della registrazione, sono il simbolo di un fallimento, quello della riforma della giustizia invano tentata da Carlo di Borbone, da suo figlio e dai Napoleonidi. Una riforma fortemente voluta dall'intellettualità riformatrice fin dal tardo Settecento e che vorrei richiamare, facendo riferimento, non a caso, a due intellettuali riformatori fortemente impegnati nel dibattito sul giustizialismo e sull'abbandono di esso e, non a caso, tragicamente finiti nell'archivio dei bianchi negli ultimi, tragici mesi del 1799: Francesco Mario Pagano e Nicola Fiorentino.
Partendo dall'analisi delle leggi delle XII tavole dell'Antica Roma, Pagano esprimeva, già a vent'anni, nel suo Examen Romanae nomothesiae, la sua tesi di laurea, una critica feroce del sistema giuridico e legislativo del Regno di Napoli: per il futuro giurista, grazie alla chiarezza sintetica delle proprie norme la legislazione romana aveva garantito una reale uguaglianza degli uomini, resa al contrario impossibile nella sua epoca dalla confusa e farraginosa legislazione napoletana.
Le Considerazioni sul processo criminale, invece, erano un'opera nata dall'esperienza personale maturata da Pagano come docente di Diritto penale e come avvocato. Pubblicate nel 1787, le Considerazioni proponevano una radicale riforma del sistema giudiziario napoletano. La tesi centrale dell'opera è che il livello di civiltà di uno stato sia strettamente correlato alla qualità del suo sistema giudiziario: una legislazione confusa e contraddittoria, che non tutela adeguatamente i cittadini dai soprusi e dalle prepotenze, è infatti in stretta connessione con un sistema sociale e politico barbarico, in cui la libertà dell'individuo è costantemente messa in pericolo in ogni ambito della vita pubblica. Il sistema penale napoletano era pertanto da riformare, perché ledeva la libertà dei cittadini e perché, rendendo fragile la loro tutela, ne comprometteva al tempo stesso l'impegno quotidiano per il bene collettivo: la paura stessa di essere potenzialmente soggetti ai soprusi degli altri, senza alcuna forma di garanzia da parte delle leggi, secondo il giurista lucano portava alla negazione della libertà civile. In particolare, Pagano criticava in modo esplicito lo strumento della tortura, tipico del processo inquisitorio allora in uso nel Regno, giudicandolo un dispositivo violento usato ai fini di estorcere con la forza le confessioni agli imputati, negando loro i diritti individuali. Un altro difetto del sistema giudiziario napoletano, secondo Pagano, era la legislazione confusa che lo contraddistingueva e che, a suo dire, favoriva l'arbitrarietà dell'azione dei giudici, rendendo ancora più incerto il rispetto dei diritti degli imputati. Riprendendo il pensiero di Voltaire sulla giustizia, il giurista lucano criticava la pluralità dei codici esistenti nel Regno, spesso in contraddizione tra loro, perché a suo avviso una legislazione confusa spingeva i giudici ad interpretare le leggi vigenti, anziché a limitarsi ad applicarle. Il risultato inevitabile era quindi l'emanazione di sentenze arbitrarie che minavano i diritti degli imputati. Era pertanto necessario, osservava il filosofo, emanare leggi chiare e semplici, valide in tutto il Regno, in modo tale che i giudici potessero limitarsi alla loro applicazione, senza ricorrere ad interpretazioni illegittime.
Altri elementi del sistema giudiziario napoletano criticati da Pagano erano i privilegi giurisdizionali di cui godevano l'aristocrazia baronale e il clero; la venalità delle cariche giudiziarie, che era la causa principale della vendita delle sentenze da parte dei giudici e infine le segrete istruttorie.
La giustizia era vista, dunque, come un valore etico-sociale, diritto irrinunciabile di tutti e dovere di uno Stato e, affinché non risultasse un’idea vaga, contraddittoria, falsa ed incerta, doveva uniformarsi all’unico assioma della Salus hominum e, anzi, il giurista Nicola Fiorentino ribadiva, in contemporanea con Pagano, nelle sue Riflessioni sul Regno di Napoli del 1794, che la perfezione del Governo consisteva nella precisione delle leggi, che hanno per oggetto il pubblico vantaggio, nella loro esatta osservanza, nell’incoraggiamento di ogni genere di talento e di industria e nella «giusta protezione de’ cittadini».
In ciò Fiorentino rientrava nel dibattito riformatore napoletano di matrice filangieriana, seguito, in quel tornio di tempo, come dicevo, anche dal Francesco Mario Pagano dei Saggi Politici. Come per l’istruzione, perno della costituzione dello Stato, anche dal quadro delineato relativamente alla giustizia emergevano numerose falle e disfunzioni del sistema in seno al Regno, portando, anche in questo caso, il pensatore lucano ad avanzare precise proposte finalizzate a migliorare la situazione della giustizia.
La mancanza di tribunali e magistrati nelle province era, in primo luogo, causa/effetto del sovraffollamento della Capitale, poiché, per portare avanti le cause, i provinciali si riversavano in Napoli nei tribunali di seconda istanza, provocando una sorta di loro “discesa” nell’ozio offerto dalla Capitale, «veleno della vita» e sperpero di denaro; cosicché, invece, di investire il denaro nel terreno, lo si spendeva per uno stile di vita in cui il lusso faceva da padrone e, dunque, per vestiti, sete, manifatture, forestiere, per parrucchieri, sarti, meretrici, lenoni, persone «che dovrebbero andare a zappare» ma che, invece, di giovare realmente alla società, la danneggiavano quali “parassiti sociali”. Per quanto riguarda il lusso, se Fiorentino sarebbe stato un pervicace detrattore e oppositore di tale “veleno”, Genovesi, invece, dopo un’iniziale necessità di distinguere e contrapporre la dimensione etica e quella politica, pur considerando moralmente negativi alcuni aspetti del lusso che era necessario approvare dal punto di vista economico, sarebbe approdato ad identificare il lusso con il progresso economico, in certo qual modo “benefico” nei suoi effetti di “ingentilimento” e di civiltà e, perciò, giovevole. Il Fiorentino, assai più radicale, proponeva l’istituzione, nelle province, oltre che di solide Università degli Studi e di Accademie, anche di Tribunali, a tal proposito avanzando un progetto di «stabilimento» nelle Calabrie, nella Puglia, e negli Abruzzi di tre tribunali inappellabili, il cui operato sarebbe stato controllato da un Supremo Ministro. Fiorentino, inoltre, affermava la necessità di creare, oltre all’istituzione di tribunali a livello provinciale, altre quattro o cinque Ruote del Sacro Consiglio, di competenza più specifica, che avrebbero rimpiazzato la Vicaria e la Regia Camera.
In ciò il pensatore lucano, comunque, non era il solo: Giuseppe Maria Galanti, ad esempio, proponeva, come eventuali sedi di tribunali inappellabili, oltre a quello di Napoli, le città di Chieti, Monteleone e Taranto, perché l’inevitabile decentramento avrebbe finito per ravvivare, anziché inibire, le province e ridurre le spese.
Grande detrimento del “sistema giustizia” era, inoltre, costituito dai subalterni, ovvio effetto della tendenza a conferire incombenze e tante responsabilità ad una stessa persona, a maggior ragione se essa fosse avanti con l’età: ne derivava la proposta, da un lato, di ridurre i carichi per evitare di affidare incombenze con responsabilità e conseguenze notevoli a chi non fosse in grado assolvere in modo efficiente al proprio ufficio, dall’altro, di garantire loro altri onori e confermarne i passati, perché privarli di tali riconoscimenti, in un periodo della vita in cui l’ambizione era pari all’età, avrebbe significato mortificare coloro che, dopotutto, erano professionisti di consumata esperienza.
A questo punto, Fiorentino sottolineava che sia il marchese Spiriti sia Genovesi - sebbene il primo nelle sue Riflessioni sulle Calabrie, avesse denunciato la rapacità dei birri, dei subalterni e la corruzione dei magistrati provinciali, e il secondo nelle Lezioni sembrasse divagare -, non avessero assolutamente trattato degli abusi d’ufficio: Fiorentino, nelle sue Riflessioni, avrebbe affermato che il «Giudice onesto si eccita lo sdegno del prepotente che, non solo vuol restare impunito nei suoi delitti, ma vuol con quel profittare e far servire di mezzo all’impunità».
Un’altra piaga che non permetteva che la giustizia venisse convenientemente amministrata era la calunnia e, dunque, il proliferare di denunce anonime, spesso strumento di epurazione di magistrati che avessero scavalcato le consolidate pratiche degli abusi feudali in nome di un’equa applicazione di pene rispondenti ai reati. Nei tribunali e nella vita politica, infatti, lettere e denunce anonime erano più volte ammesse, fin dall’emanazione di una prammatica – mai abrogata - di Filippo II del 17 marzo-28 aprile 156926. Si ribaltava, in tal modo, con tale malcostume, la situazione, per cui un onesto magistrato, a causa di false testimonianze, vedeva la sua reputazione infangata e macchiato il suo onore, “molla” del suo operare, a tal punto da essere considerato egli stesso il reo e il colpevole «e non volendosi aderire dal magistrato, è pronto un diluvio di ricorsi ciechi, con nome immaginato, e firmati; si commette l’informo che di quelli non firmati molte volte, nonostante i tanti salutari ordini del re […] sono prontissimi gli sciami dei falsi testimoni». Spesso erano gli stessi «officiali» di grado inferiore ad ostacolare i magistrati provinciali nell’amministrare la giustizia, muovendo “cielo e terra” per bloccare l’onesto magistrato. E, al fine di motivare i magistrati nel loro ufficio, anche se partiva dal presupposto che la magistratura non dovesse essere «venale», Fiorentino proponeva di assegnare premi per consentire di operare con maggiore diligenza determinando la riduzione dei tempi delle cause: i soldi di tale premio sarebbero stati detratti dalle spese processuali. Un esempio addotto dal pensatore era tratto da due realtà “esemplari” quali l’Inghilterra e l’Olanda, ove il governo era, grazie ad una efficiente amministrazione della giustizia, “amato” dai cittadini, che erano, di conseguenza, più attivi, più onesti e soprattutto nella condizione di badare alla terra.
Il testo di Antonella Orefice, dunque, ben si presta a fungere da serbatoio di dati, di riflessioni e di ulteriori, fruttuose ricerche da parte della stessa autrice, da tempo fruttuosamente impegnata a ricostruire e rileggere sulla base della documentazione d'archivio il tardo Settecento.