//17// PROGETTO di Regolamento di Polizia Urbana, e Rurale del Comune di Potenza.
CAPITOLO PRIMO.
Art. I. TUTT’i venditori de’ commestibili, o siano Bottegari, debbono presentarsi al Sindaco, e dare il loro nome, cognome, patria, domicilio, e numero fra il termine improrogabile di tre giorni per tenersene un Registro, ed essere autorizzati a vendere, sotto pena di ducati tre. //18//
2.° Ogni Bottegajo deve tenere forzosamente esposti in vendita li seguenti generi, lardo, prosciutto, insogna, cacio, caciocavallo, manteche, ricotta, ed oglio, e la prima volta, che farà mancare alcun genere di sopra spiegato, sarà multato per ciascuno di essi di ducati tre, nella seconda di ducati sei, e nella terza oltre di questa ultima multa di chiudere per sempre la Bottega, senz’aver diritto ad aprirla.
3.° Ogni venditore, che fra il termine stabilito nel 1° articolo non si presenta al Sindaco per essere autorizzato ad aprire, o continuare a tener’aperta la Bottega; ed obbligarsi di non far mancare i generi contenuti nel 2.° articolo, oltre della pena stabilita nell’articolo I.°, sarà obbligato a tener chiusa la Bottega per sei mesi, ed ostinandosi di sottoporsi a tal’obbligazione a chiudere per sempre la Bottega.
4.° Ogni venditore di commestibili deve tenere le bilancie, li pesi, e le misure esatte segnati dall’autorità Amministrativa coll’impronto, e vendere le commestibili a norma dell’assisa, che gli sarà data dal medesimo, senza eccezione di giorni di fiera, di Natale, e Pasqua sotto la multa di ducati tre.
//19// 5.° Tutti li venditori dovranno tenere esposte avanti le loro Botteghe l’assisa, che sarà loro data in istampa, affinchè siano noti a’ compratori li prezzi de’ generi, e così evitarne le frodi sotto la multa di grana cinquanta.
6.° L’assisa sarà data anche a quei capi di roba, che per l’addietro ne sono stati esenti.
7.° La roba, che si espone in vendita deve essere simile alla mostra, che si presenta all’Autorità competente nel dare l’assisa, e la frode sarà punita con la multa di un ducato, oltre della perdita del genere.
8.° È proibito a’ venditori di alterare nelle loro qualità li generi, che da essi si venderanno sotto la multa di ducati tre, e di ducati sei ai recidivi.
9.° Non si potranno esporre in vendita li generi, che sono guasti, e putrefatti, e molto meno il vino sotto la multa di ducati tre, e nella seconda, e terza volta di ducati sei.
10.° Li macellaj distribuiranno la carne ai Cittadini senza parzialità né sarà lecito a’ medesimi di nascondere porzione, sotto pretesto di essere stata venduta, o riserbata //20// per altrui sotto la multa di un ducato, e ducati tre a’ recidivi.
11.° Li macellaj venderanno la carne, le interiore, li piedi, e le teste degli animali a diversi prezzi a norma dell’assisa, che sarà loro data dall’Autorità competente sotto la pena di grana 50.
12.° Il pesce sarà esposto in piazza a veduta di tutti, e sarà venduto a norma dell’assisa, e distribuito a’ compratori senza parzialità, sotto la multa di un ducato, e ducati tre per li recidivi.
13.° Li panettieri saranno obbligati a fare il pane ben cotto, e di buona qualità, il peso però non dovrà eccedere il rotolo sotto la multa di grana 50., e la perdita del pane.
14.° Li panettieri saranno obbligati a non far mancare il pane in piazza, sotto la multa di un ducato per la prima volta, e ducati tre essendo recidivi, e privati del diritto di far più pane, e qualora qualche circostanza lo impedisse, deve avvertire chi si conviene, che trovando giusto il motivo lo ammette, e credendolo malizioso lo sottopone alla multa stabilita come sopra; a qual’effetto è in obbligo ogni panettieri presentarsi dal Sindaco fra tre giorni, dirli //21// il suo nome, cognome, e domicilio, e obbligarsi di stare acciocch’è prescritto ne’ due antecedenti articoli, sotto la multa di un ducato, e della perdita del diritto di far più pane.
15.° Li fornaj saranno obbligati a tenere li forni aperti, e provveduti di legna onde non possa mancare il pane in piazza, ed al pubblico per loro negligenza, o malizia, dovendosi intendere obbligato col pubblico, subito che ha fatto l’affitto del forno col proprietario padrone del medesimo, sotto la multa di ducati tre, e ducati sei quantevolte mancassero in seguito, oltre all’obbligo di adempire al loro dovere.
16.° Li legumi saranno venduti a misura, e non a peso sotto pena di grana cinquanta.
17.° Li forastieri, che porteranno a vendere de’ commestibili; saranno soggetti alla assisa, ed obbligati di vendere alla minuta per lo spazio di ventiquattro ore, e poi all’ingrosso a chi loro pare, e piace, dovendosi uniformare acciocchè si è stabilito di sopra per la regolarità della vendita sotto la multa di un ducato, e trovandosi in contravenzione a detti articoli, essere sottoposto alla multa in essi stabilita.
18.° Li così detti Ricattieri non potranno //22// comprare da’ forastieri li generi, che porteranno a vendere in questa Città se non quando li medesimi siano stati esposti in piazza per ventiquattr’ore sotto qualunque pretesto, e particolarmente di averne uno contratto particolare, dovendosi in casi simili farne anticipatamente inteso chi si conviene, altrimenti non si ammette, ed immediatamente dovranno portarsi dall’Autorità per ricevere la nuova assisa sotto la multa di un ducato per la prima volta, e ducati tre per ogni altra consecutiva mancanza.
19.° Il forastiere, che porterà de’ commestibili a vendere in essa Città sarà garantito dall’Eletto di Polizia, affinchè non sia frodato da’ compratori, e così animati a portare degli altri generi a vendere.
20. Li venditori, che non hanno comodo di Botteghe venderanno li loro generi in piazza.
21. Vi sarà esposta nella pubblica piazza una bilancia co’ pesi, e misure, affinchè li compratori de’ commestibili possono indipendentemente vedere se abbiano ricevuto il giusto peso da’ venditori.
22. Tutti li Bottegaj, Tavernari, Cantinieri, e Locandieri, dovranno tenere aperte //23// le loro officine sino alle due della sera con un lume, o più avanti le rispettive porte per comodo de’ forastieri, e Cittadini sotto pena di ducati tre, oltre essere forzosamente obbligato, o di adempire alla prima parte, o pure chiudere l’Officina, dovendosi regolare la costruzione de’ lumi, e sua situazione dall’Eletto di Polizia per ottenere un certo ordine.
23. Per li molini vi saranno delle disposizioni particolari per correggere le frodi, e gli abusi, ed interinamente è obbligato ogni Cavallaro di riceversi il grano, che si porta a macinare al peso, che sarà fatto colla statera, e riportarlo colla diminuzione del sedicesimo, e della scadenza, o sia sfrido dell’uno, e mezzo per cento, dovendo di tutto ciò rispondere l’affittatore principale di ciascuno Molino, e rifiutandosi, o non adempendosi
al contenuto in esso articolo dal Molinaro, oltre della rifazione della mancanza sarà sottoposto ad una multa di ducati tre per la prima volta, e sei nelle altre contravenzioni.
24. Ogni compratore di commestibili, che sarà leso nel prezzo, e nel peso si recherà dall’Eletto di Polizia, che gli sarà fatta pronta giustizia.
//24// 25. Tutti gli controbandi in materia di dritti proibitivi saranno portati all’Eletto di Polizia per le opportune providenze a norma delle istruzioni, che si daranno fuori dal Signor Intendente della Provincia.
26. L’Eletto di Polizia avrà tutta l’Autorità di adoprare li mezzi, che crede per far’eseguire esatto il contenuto ne’ suddetti articoli, provocare le multe, e tradurli presso le autorità competenti per far punire la loro condotta fraudolente a’ presenti regolamenti.
CAPITOLO II.
Art. I. Le strade interne, ed esterne della Città saranno mantenute colla maggior pulitezza dagli abitanti della stessa, facendole nettare in ogni sabato per quanto si contiene l’estenzione della casa, che ciascuno ha diritto, sotto pena di grana 20.
2. Le immondezze saranno gittate nei Carbonaj, che saranno destinati, e dove saranno posti li segni, sotto l’istessa pena di grana 20.
3. Sarà interdetto ai Cittadini di devastare le strade interne, ed esterne della Città, sotto la multa di ducati tre.
//25// 4. Le strade interne, ed esterne non saranno imbarazzate da tavole, travi, materie di pietre, montoni di terra, pennate; ed altre cose simili, sotto la multa di ducati tre, oltre all’obbligo di adempire.
5. Li cadaveri degli animali bruti saranno trasportati nel lido del fiume, e coverti di arena, e la mancanza ad esso articolo sarà punito colla multa di ducati tre, oltre all’essere a danno del padrone trasportato detto cadavere nel luogo designato.
6. Non sarà permesso ad alcuno Cittadino d’ingombrare le strade di passaggio colla permanenza delle propria persona, sotto la multa di grana cinquanta.
7. Il macello degli animali sarà eseguito fuori le porte della Città, e non già nella piazza, dove si deve semplicemente vendere, sotto la multa di ducati sei.
8. Non sarà permesso dalla pubblicazione del presente regolamento far continuare in mezzo alla pubblica piazza della Città le Botteghe ad uso di ferrarie, e da macello, dovendo queste esser situate assolutamente fuori le mura della Città, o in luoghi che saranno destinati dall’Eletto di Polizia, autorizzando lo stesso a far ciò eseguire, ed i controventori multarsi in ducati sei.
9. Ogni qualvolta neviga saranno tenuti gli abitanti lungo le strade di radunare le neve, e rompere gli ghiacci, ed indi ammassarli nel mezzo delle strade stesse, onde il camino sia libero a tutti, e senza pericolo, sotto la multa di grana 20
10. Gli Edificj, che minacciano rovina, a spese del proprietario, ed immediatamente rifatti dalli medesimi in miglior forma coll’intesa dell’Amministrazione, e dove portasse la circostanza per lo miglioramento di un luogo, strada, o via doversi fare in dietro, sarà obbligato ciò eseguire, e facendo il contrario capricciosamente, oltre l’essere obbligato alla demolizione di quella parte dell’edificio, che detenesse il luogo, pagare la multa di ducati sei.
11. Ogni proprietario di case sarà obbligato d’intonacare l’esterno delle medesime, ed imbiancarle almeno una volta l’anno nella stagione propria, salvi li patti trai locatori, e conduttori delle case, in contrario sarà fatto il travaglio d’ordine dall’Eletto di Polizia a spese del proprietario, o pagherà la multa di un ducato.
12. Saranno demolite tutte le gradinate, indistintamente, che ingombrano li vichi, //27// e strade della Città, ed all’istante saranno rifatte a spese de’ proprietari, in guisa che resta libero la strada, sotto pena di ducati sei.
13. Saranno chiuse tutte quelle cataratte, che sono sulle pubbliche strade, le quali introducono ne’ bassi terreni per uso di case, cantine, ed altro, sotto la multa di ducati sei.
14. Gli antecedenti articoli 12., 13. saranno eseguiti fra otto giorni dalla pubblicazione del presente Regolamento da’ proprietari delle scale, che occupano le strade, e vichi, e da quelli de’ bassi, che hanno i cataratti, qual tempo elasso, sarà eseguito anche di ordine dell’Eletto di Polizia a spese de’ proprietari, e pagheranno la multa di ducati sei.
15. Tutte le case di abitazioni saranno fornite immediatamente di cammini da fumo da’ proprietari delle stesse per togliere quelle voragini, che annebiano la Città sotto pena di ducati tre.
16. Tutti li proprietari delle case saranno obbligati rifare a proprie spese a proporzione della possidenza, le selci, che sono guaste nelle strade, o vichi con la direzione di un buon Artefice, e coll’intelligenza dell’Autorità Amministrativa, giusta l’ese- //28// cuzione, affinchè si faccia il travaglio colle regole dell’arte, e senza pregiudizio di alcuno, sotto la multa di ducati sei per i renitenti, oltre del pagamento della roba.
17. Non sarà permesso ad alcun Cittadino di occupare il suolo pubblico nella Città con edificj, ed altro in qualunque parte della stessa così dentro, che fuori, e particolarmente ne’ larghi, o siano vuoti di essa, anzi sarà tenuto ogni Cittadino prima di cominciare a demolire per rifare la sua casa di presentarsi all’Autorità Amministrativa, e dichiarare la sua idea sopra luogo per ottenere il permesso in iscritto dalla medesima dopo
riconosciute non pregiudizievole al pubblico, essendo vietato espressamente accordarle di occupare qualunque menoma parte del suolo pubblico o con scale, o con edificj, o in altro modo sotto la risponsabilità personale degli Amministratori, non dovendo restare pregiudicato il pubblico del permesso ottenuto come sopra dal diritto di dimandare la demolizione dell’edificio senza prescrizione di tempo, sotto la multa di ducati sei.
18. Non sarà permesso a’ Cittadini introdurre gli Armenti in Città, e farli pernottare, e soprattutto gli animali neri, né //29// farsi lecito di tenerli nelle proprie case, ed abitazioni, sotto la multa di ducati due.
19. Colui che ha il carico di accendere i riverberi, sarà obbligato di adempire esattamente ai patti convenuti nell’istromento stipulato.
Non è permesso d’introdurre lini, cannape, o altro simile genere in Città, se non dopo averlo travagliato, o sia ammazzato, sotto la multa di ducati tre, e della perdita del genere.
21. È permesso dalla fiera di Agosto a tutto Gennaro di ciascun’anno tener i neri d’ingrassa per proprio uso chiusi nelle stalle senza farli uscire per la Città, sotto pena di grana 50. per i controventori questo articolo.
22. Non è permesso ad alcun Cittadino di aprire canali, che scorresse in mezzo alle strade, o vichi, che bagnasse, o imprattasse le medesime con delle lordure ec. sotto pena di ducati sei, oltre al dovere di chiuderli.
CAPITOLO III.
I. Non sarà permesso ad alcun Cittadino di aprire delle strade, e camminare per //30// dentro de’ territorj coltivati, e seminati, e molto meno introdurne li loro animali da soma, sotto la pena di ducati tre.
2. Non sarà lecito ad alcun Cittadino d’introdurre li loro armenti ne’ terreni coltivati, e seminati per farli pascolare sotto l’istessa pena.
3. Niun Cittadino si farà lecito di rompere le siepe, limiti, fossati, od altri argini, che chiudono li territorj appadronati sotto la multa come sopra.
4. Niun Cittadino ardirà di devastare le strade della campagna, e deviare il corso delle acque in pregiudizio de’ fondi, degli altri Cittadini, sotto la pena della rifazione del danno, e della somma di ducati tre.
5. È vietato ai Cittadini di attentare sugli acquedotti della pubblica fontana di lavare de’ panni nella vasca della stessa, o in altre maniere rendere l’acqua immonda, sotto la pena di grana 50., ed otto giorni di detenzione.
6. È vietato a qualunque Custode di animali di qualunque sorta introdurli nelle vigna in qualunque tempo dell’anno, sotto qualunque pretesto, sotto la pena di ducati sei, oltre la rifazione del danno.
7. Che i ladri di qualunque sorta di //31// frutta, vua (sic), foglia, ed altri in campagna, colti nella flagranza, saranno soggetti ad una prigionia di giorni 15. ad un mese, ed una multa di un ducato a tre, secondo le circostanze; e quelli provati tali per mezzo del testimone, o pegno levato dal Custode all’istessa pena.
8. Gl’incisori degli alberi fruttiferi, o di delizie sono soggetti all’istessa pena, e della multa ai devastatori delle siepe, o altri ripari, come altresì per quelli, che rubbano delle piante di qualunque sorta di frutta sono soggetti all’intiera penale di sopra stabilita.
9. È vietato di anticipare la raccolta immatura di qualunque sorta di frutta, o vua (sic) sotto pena della perdita della robba, e di una multa da grana 50. a ducati sei. All’istessa pena sarà soggetto quello, che l’espone in vendita.
CAPITOLO IV.
Art. I. Li Coadiutorj di Polizia, ed il Cassiere della medesima, saranno rispettati da ogni classe di Cittadini come pubblici Funzionarj.
2. A norma delle circostanze saranno li //32// presenti regolamenti modificati, minorati, ed accresciuti.
3. Vi sarà anche un Cassa di Polizia in cui si depositeranno le multe, che saranno inflitte dall’Eletto di Polizia a’ controventori de’ presenti regolamenti, che servirà per fondo, e mantenimento della Polizia stessa.
4. La Cassa sarà amministrata dal Cassiere Comunale, che avrà cura di esigere le multe, incassarle, e rendere il conto.
Potenza 5. Gennajo 1817.
Firmati » Gerardo Cortese Sindaco » Gaetano Riviello » Giacinto Giuliani » Giuseppe Viggiani » Bonaventura Giacumma » Gerardo Guerreggiante » Giambattista Marini » Nicola Ricciuti » Domenico Cortese » Domenico Antonio Marone » Gerardo Castellucci » Luigi Maffei » Vincenzo Giambrocono » Gerardo Catalano » Luigi Isabelli » Raffaele Mazzolla » Bonaventura Pietrafesa Decurioni.
Gaetano Grippo Cancelliere.
FONTE: «Giornale degli Atti dell’Intendenza di Basilicata», n. 2 (1817), Supplemento, pp. 17-32.