giovedì 30 gennaio 2014

Paesi lucani. 14. Il governo della città di Melfi in età moderna

Il governo della città di Melfi era affidato ad un sindaco e dieci eletti. Com’è noto, nelle università meridionali la figura del sindaco fu creata inizialmente per svolgere funzioni specifiche e, quindi, eletta solo in particolari circostanze, determinate di volta in volta dalle esigenze della comunità; solo col tempo tale magistratura divenne carica stabile, fissando le sue funzioni prevalentemente in ambito finanziario: vigilanza sulle spese e sugli introiti, compilazione dei bilanci, vendita delle cose pubbliche. A Melfi, inoltre, sindaco ed eletti si occupavano «del commestibile e dell’abbondanza». Uno dei compiti del sindaco era quello di presentare annualmente i conti dell’Università al razionale appositamente eletto tra i componenti del Consiglio Generale per un controllo incrociato, così come nelle altre università dello Stato. In realtà, il governatore supervisionava l’attività del razionale di Melfi e indirizzava su soggetti a lui graditi la scelta del razionale nei parlamenti delle altre terre. I due organi elettivi della città di Melfi erano il Consiglio dei Quaranta e il Consiglio Generale. Di quest’ultimo facevano parte tutti i cittadini nativi di Melfi senza distinzione di ceto, mentre nel Consiglio dei Quaranta, come si è detto, dovevano entrare solo uomini «idonei», uno per casa. Il criterio dell’“idoneità” non è specificato, ma è naturale dedurre che vi facessero parte solo i rappresentanti di quaranta delle famiglie eminenti della città, considerato anche il fatto che nell’ambito
del Consiglio dei Quaranta il Sindaco sceglieva gli ufficiali che dovevano affiancarlo nel Governo. Ma far parte di questo Consiglio significava anche avere diritto di veto sui quattro soggetti proposti da sindaco ed eletti uscenti per l’elezione del nuovo «capo dell’Università». Se i Quaranta approvavano i candidati selezionati, questi ultimi venivano presentati al Consiglio Generale che ne eleggeva uno per sindaco. Questo appuntamento annuale era fissato per il 10 agosto ed avveniva nel castello con la supervisione del governatore; nelle altre università dello Stato, invece, l’elezione del sindaco avveniva in coincidenza con la visita annuale del governatore. In particolare a Melfi, più che in altri centri del feudo, l’elezione del primo cittadino era spesso occasione di scontri e “brogli” che testimoniano un’animata e non disinteressata vita politica locale. 
Il Consiglio dei Quaranta non aveva solo diritto di veto sulle candidature a sindaco, ma anche sui quattro soggetti proposti dal Governo come giudici della Bagliva, uno dei quali era scelto dal governatore, l’altro dal Consiglio Generale; inoltre, ai Quaranta spettava approvare i candidati scelti per esercitare le cariche di camerlengo e di avvocato della Città, la cui nomine erano di competenza del governatore. 
I giudici della Bagliva amministravano la giustizia civile soprattutto in materia di affitti o prestiti; essi avevano un proprio mastro d’atti, la cui carica, però, era data in affitto dal Principe «ad estinzione di candela», tra i buoni cittadini. La loro Corte aveva giurisdizione sulle cause minori, tanto che per quelle di valore superiore a 30 carlini non si poteva deliberare senza un consultore nominato dal governatore. I giudici della Bagliva erano ufficiali presenti in tutte le altre Terre del feudo, affiancati da altri due giudici scelti rispettivamente dal sindaco e dall’erario. Solo ad Avigliano anche le funzioni della Corte della Bagliva erano assolte dal capitano, che rivestiva, dunque, un ruolo ancora più forte. Il capitano, infatti, aveva il compito di vigilare sull’ordine pubblico, sull’applicazione delle leggi e di riscuotere pene pecuniarie. Mentre nelle altre università dello Stato era figura di riferimento e di più ampia responsabilità, a Melfi, invece - dove risiedeva stabilmente il governatore - le sue funzioni erano più frequentemente limitate all’esercizio della giurisdizione civile e penale coadiuvato da un proprio mastro d’atti, la cui carica era assegnata in appalto dal Principe. È risaputo come le cariche di mastro d’atti (a Melfi l’Università, la Corte della bagliva e quella del capitano avevano ciascuna il proprio) fossero molto ambite, dato che percepivano diritti in denaro sulla stesura degli innumerevoli decreti e pratiche giudiziarie effettuati dalle varie istituzioni.

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